Art. 8.
(Organi collegiali, iniziative educative e di orientamento).

      1. In ogni unità operativa del sistema educativo, la comunità è composta dagli allievi e dalle allieve, nonché dai docenti e dai dirigenti e da coloro che nei plessi, negli istituti, nelle agenzie, nei centri o in relazione con gli stessi, sono corresponsabilizzati o compartecipi nei processi di istruzione e di formazione.
      2. Nel sistema educativo operano, nell'ambito delle unità operative e delle realtà

 

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territoriali, organi collegiali di governo che, nel contesto dell'autonomia:

          a) assegnano adeguati spazi di partecipazione alle varie componenti della comunità educativa;

          b) ripartiscono i poteri effettivi ai vari ordini di rappresentanza;

          c) distinguono le funzioni e i compiti attinenti agli operatori da quelli di altri soggetti.

      3. L'amministrazione centrale è concepita come organismo di indirizzo, di servizio e di sostegno alle unità operative e al progredire dell'innovazione.
      4. Le iniziative educative esterne al sistema educativo sono il prolungamento dell'istruzione e della formazione e possono essere organizzate con il concorso delle amministrazioni locali, degli organismi sindacali, delle associazioni culturali, professionali e ricreative autorizzate, fermo restando il divieto imposto a tali soggetti di attività di insegnamento e di apprendimento.
      5. Gli allievi e le allieve elaborano un loro progetto di orientamento scolastico e professionale con l'aiuto dei genitori, dei docenti, dei consiglieri addetti e dei professionisti competenti. Le amministrazioni interessate, gli organi territoriali, le imprese e le associazioni collaborano per la realizzazione di tale progetto. La scelta del progetto, preparata da una costante osservazione dei soggetti, ricade nella responsabilità dei genitori o degli allievi e delle allieve, se maggiorenni.